DOMANDE PER LA P.A.
Area finanziaria
Quali spese del titolo 2° (investimenti) devono essere reimputate all’anno successivo?
Sono reimputabili all’esercizio successivo le spese di investimento per le quali l’esigibilità cade in un esercizio futuro perché:
- I lavori/forniture/servizi non sono conclusi entro l’anno;
- Il SAL o il collaudo avverrà l’anno successivo;
In questi casi l’impegno non va mantenuto sull’anno, ma reimputato all’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, con contestuale costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).
Dal punto di vista della contabilità armonizzata, è necessario che le entrate a copertura siano interamente accertate e che l’intervento sia inserito nel programma triennale dei lavori pubblici per importi pari o superiori a 150.000 euro.
Il comma 660 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha integrato il principio contabile allegato al D.Lgs. 118/2011, introducendo maggiore flessibilità per la reimputazione di spese sotto la soglia dei 150.000 euro. Pertanto, anche in mancanza di affidamenti definitivi, la reimputazione è oggi possibile a condizione che siano garantite la copertura delle entrate e la progettazione esecutiva.
Infine, si riportano tre casistiche specifiche per la corretta gestione degli investimenti:
- Mancata assunzione degli impegni: se le risorse sono accertate ma mancano gli impegni di spesa, la reimputazione non è ammessa. Le entrate vanno vincolate nell’avanzo di amministrazione (presunto o da rendiconto) e applicate al nuovo esercizio tramite variazione di bilancio.
- Reimputazione contestuale: quando la manovra riguarda simultaneamente entrate e spese correlate, non è necessaria la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), poiché gli equilibri di bilancio sono garantiti dal mantenimento della correlazione tra i flussi.
- Gestione ribassi d’asta: i risparmi da ribasso costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione. Possono essere riutilizzati solo previa rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto.
Posso applicare l'avanzo a inizio anno prima dell'approvazione del rendiconto?
Sì, ma con le limitazioni stabilite dal TUEL (art. 187, comma 3): non è possibile applicare l’avanzo libero in questa fase, ma solo le quote di risultato presunto costituite da fondi vincolati o accantonamenti dell’ultimo consuntivo approvato.
Tale utilizzo è consentito anche in esercizio provvisorio tramite una relazione documentata del dirigente, esclusivamente per garantire attività a scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l’Ente.
Le variazioni di bilancio per l’applicazione di quote vincolate o accantonate richiedono l’approvazione di un prospetto aggiornato da parte della Giunta. È fondamentale che l’avanzo applicato sia “certo, verificabile e documentato”.
Per le quote accantonate, si utilizza quanto certificato dal rendiconto precedente, poiché gli accantonamenti della competenza corrente non garantiscono i requisiti di certezza fino alla definizione del nuovo rendiconto.
È possibile utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese di progettazione?
Sì, è ammesso a precise condizioni: ai sensi della Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 460), i proventi degli oneri di urbanizzazione possono finanziare le spese di progettazione, purché siano strettamente connesse a opere pubbliche o interventi di carattere territoriale.
La Corte dei conti (sezioni regionali di controllo) ha chiarito che:
- L’utilizzo è ammissibile esclusivamente per le finalità espressamente previste dalla norma;
- Non è consentito finanziare con oneri di urbanizzazione spese correnti generiche o strutturali;
- La spesa di progettazione, anche se imputata alla parte corrente, deve essere coerente, motivata e strumentale alla pianificazione o alla realizzazione di opere pubbliche.
Riferimenti normativi e interpretativi
- Art. 1, comma 460, legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Orientamenti Corte dei conti, sezioni regionali di controllo (es. Piemonte, delib. n. 70/2019)
Area previdenziale
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Area risorse umane
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Area polizia municipale
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Area demografica
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Area edilizia privata
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