Area edilizia privata
Edilizia privata
Previforma Srl fornisce i seguenti servizi tecnici per l’edilizia privata:
Digitalizzare l'archivio edilizio cartaceo non significa solo scansionare, ma trasformare il patrimonio documentale in una risorsa immediatamente accessibile. Previforma Srl supporta i Comuni nella transizione digitale, sostituendo i processi obsoleti con un sistema di gestione documentale avanzato che elimina il rischio di deterioramento e ottimizza gli spazi fisici.
Grazie all'utilizzo di scanner professionali ad alta risoluzione, convertiamo ogni pratica in documenti digitali pronti per la conservazione a norma, facilitando drasticamente l'attività di ricerca e consultazione.
I vantaggi per la Pubblica Amministrazione:
- Accesso agli atti ultra-rapido: Riduzione drastica dei tempi di attesa per cittadini e professionisti.
- Produttività del personale: Gli impiegati dell'UTC possono dedicarsi a mansioni a maggior valore aggiunto.
- Aumento delle entrate: Ottimizzazione della riscossione dei diritti di segreteria grazie a un flusso di lavoro più snello.
- Sicurezza del dato: Un archivio elettronico protetto contro smarrimenti e usura del tempo.
Conformità al Testo Unico Edilizia e Decreto Salva Casa
Il team di esperti di Previforma Srl offre un servizio di affiancamento specializzato agli Uffici Tecnici Comunali (U.T.C.) per il controllo e l'istruttoria delle pratiche edilizie. In un panorama normativo complesso, garantiamo il pieno rispetto del D.P.R. 380/01 e delle recenti novità introdotte dalla Legge 69/2024 (Decreto Salva Casa).
Il nostro supporto operativo si concentra su:
- Istruttoria tecnica: Verifica della conformità agli strumenti urbanistici comunali e al Testo Unico dell’Edilizia.
- Calcolo Oneri e Sanzioni: Assistenza precisa nella determinazione del contributo di costruzione (Art. 16) e delle sanzioni per pratiche in sanatoria (Artt. 36, 36-bis e 37).
- Redazione Atti: Supporto nella preparazione della documentazione necessaria, in costante confronto con il Responsabile di Settore.
Supporto alla redazione dei certificati urbanistici per successioni e compravendite.
Il nostro personale qualificato assiste l'Ente nella predisposizione del Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), documento essenziale per l'identificazione dei terreni. Operiamo sia attraverso l'analisi manuale degli strumenti urbanistici vigenti, sia mediante strumenti informatici avanzati che velocizzano il rilascio, garantendo precisione normativa e tempi certi per cittadini e notai.
Ottimizzazione delle richieste amministrative e ricerca archivistica.
L'esplosione delle richieste legate ai bonus edilizi ha reso critica la verifica dello stato legittimo dell'immobile. Previforma Srl gestisce l'intero iter: dalla verifica amministrativa della domanda alla ricerca fisica (o digitale) delle pratiche nell'archivio edilizio comunale. Coordinandoci con l'U.T.C., organizziamo gli appuntamenti con i tecnici esterni per la presa visione, riducendo il carico di lavoro interno.
Vantaggio: L'integrazione con il nostro servizio di digitalizzazione archivi elimina le perdite di tempo, rendendo l'Ente un modello di efficienza.
Consulenza professionale per i tecnici e supporto al Responsabile U.T.C.
Offriamo un servizio di sportello tecnico esterno dedicato ai professionisti. I nostri tecnici, operando in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio, forniscono chiarimenti e informazioni sugli strumenti urbanistici comunali e sulle procedure vigenti. Questo servizio garantisce un filtro di qualità che snellisce il flusso di lavoro degli uffici interni, migliorando il dialogo tra Pubblica Amministrazione e territorio.
Domande frequenti
Quali sono le principali tipologie di interventi edilizi?
Le principali tipologie di interventi edilizio sono normate dall’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia e sono:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Qual è la differenza tra tolleranza e sanatoria?
La tolleranza è una dichiarazione asseverata da parte del professionista incaricato dalla quale riporta alcune piccole differenze rispetto allo stato concessionato. Esse sono normate dall’articolo 34-bis del D.p.r. 380/2001 e dall’articolo 6-bis della Legge Regionale 19/1999. Per quanto riguarda le sanatorie, possono riguardare le parziali difformità e/o le variazioni essenziali realizzate in difformità dal titolo concessionato o le opere realizzate in assenza di titolo edilizio. Per potere valutare l’eventuale possibilità di sanatoria occorre far fede all’articolo 36 o 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia 380/2001.
Dove si presentano le pratiche edilizie?
Le pratiche edilizie vanno presentante in modalità telematica attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia a meno che non riguardino attività economiche le quali devono essere presentate tramite lo Sportello Unico della Attività Produttive (S.U.A.P.) in base al D.p.r 160/2010.